La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del Dl 78/2010 recante misure urgenti per la stabilizzazione e la competitività, introducendo il comma 4bis all'articolo 49, modifica l'articolo 19 della legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Grazie a questa modifica, con una semplice «segnalazione» all'amministrazione competente si potrà iniziare subito ad operare.
Infatti, viene modificato il meccanismo dei controlli, che passa da preventivo (DIA) ad una verifica ex post (SCIA) dei documenti allegati alla «segnalazione», con conseguente possibilità di avvio immediato dell'attività stessa.

Ma questa semplificazione autorizzativa si applica anche gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (I.A.F.E.R.)?

Il comma 5 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003, n.387, stabilisce: «all'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.(...)».
In pratica, in assenza di autorizzazioni non si applica il procedimento unico e, se la capacità di generazione è inferiore alle soglie indicate dalla tabella A allegata al decreto, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

L'ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa, in risposta a quesiti avanzati dall'Assessorato all'Urbanistica della Regione Lombardia, ha elaborato una nota nella quale rende noto il proprio parere sulla delicata questione dell'applicabilità o meno della SCIA anche all'attività edilizia, ed in particolare agli interventi soggetti al regime della DIA disciplinata dagli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.
Secondo questa nota, la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività si applica anche alla materia edilizia, fatto salvo la DIA alternativa al permesso a costruire.
Secondo il Ministero, infatti, ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 49 della legge n.122 del 2010, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «SCIA» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «DIA», «ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale».

In secondo luogo, il Ministero fa notare che, rispetto alla previgente formulazione dell'articolo 19, il legislatore ha omesso di indicare la DIA edilizia tra quelle oggetto di esclusione nell'ambito applicativo della disposizione.
Infatti, nella previgente formulazione il legislatore aveva escluso dall'ambito applicativo della dichiarazione di inizio attività quella in materia di edilizia, in quanto aveva disposto che «Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti»(articolo 19 comma 4). Mentre una analoga clausola di salvezza non compare nel vigente articolo 19.

Inoltre, sempre secondo il Ministero, la previsione secondo cui la segnalazione certificata di inizio attività sia corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni ma anche dalle «asseverazioni» di tecnici abilitati appare in linea con quanto stabilito dalla disciplina della DIA edilizia contenuta nell'articolo 23 del D.P.R. 380/2001, la quale richiede la presentazione di una «dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie».Lo specifico, nuovo riferimento alle «asseverazioni», tipiche della DIA edilizia, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle certificazioni ed attestazioni concernenti la suddetta fattispecie.

Il Ministero, infine, ritiene che la disciplina della SCIA sia destinata a sostituire integralmente quella della DIA edilizia perché è ciò che emerge dai lavori preparatori della legge di conversione del d.l. n.78 del 2010.

Per tutte queste ragioni, il Ministero ritiene che la disciplina della SCIA si applichi alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della DIA, senza quindi interferire in alcun modo con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi.

Il Dicastero, però, aggiunge che la disciplina della SCIA non sostituisce la DIA alternativa al permesso a costruire e che le leggi regionali previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà da parte delle Regioni di ampliare o ridurre l'ambito applicativo della DIA alternativa al permesso a costruire non sono state incise dall'entrata in vigore dell'articolo 49 della legge n.122 del 2010.

In conclusione, in base a questo parere, la SCIA, laddove sia applicabile, sostituisce la DIA - ma non la DIA alternativa al permesso a costruire - come titolo abilitativo per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Su questo parere del Ministero per la semplificazione normativa sull'applicabilità della SCIA anche all'attività edilizia, non sono mancate, ovviamente, critiche.

In particolare, è stato sottolineato da più parti che il Dossier predisposto dal Servizio Studi del Senato a supporto dei lavori parlamentari di conversione del D.L. 78/2010 ha evidenziato, contrariamente a quanto si legge nella nota, che «Poiché la norma prevede l'abrogazione della normativa statale difforme, andrebbe chiarito se ciò valga anche per le discipline speciali, quale quella relativa alla denuncia d'inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001».

Forse un semplice chiarimento non è sufficiente e l'intervento del legislatore è, a questo punto, d'obbligo.


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