Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 gennaio 2012, n.14, è stato pubblicato il Dm Economia e finanza 27 ottobre 2011 (di seguito: Dm) recante semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento.

Il Dm, così come stabilito dai commi 16 e 17 dell'articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n.99, dispone modalità semplificate per ottemperare agli adempimenti amministrativi e tributari per gli esercenti delle officine di microcogenerazione [1] alimentate con gas naturale, gasolio ovvero Gpl.

I soggetti che intendono esercitare una officina di microcogenerazione alimentata con gas naturale, con gasolio ovvero con Gpl, al fine di ottemperare ai previsti adempimenti amministrativi e tributari secondo le modalità semplificate previste dal Dm, allegano alla denuncia di cui all'articolo 53, comma 4, del Testo Unico [2]:

  • uno schema raffigurante la planimetria dei luoghi in cui la stessa officina è collocata, redatta in scala opportuna, con evidenziati la linea di adduzione del combustibile e la posizione dell'inerente contatore;
  • lo schema unifilare dell'impianto elettrico dell'officina;
  • lo schema sintetico della rete di distribuzione dell'energia termica prodotta;
  • lo schema sintetico a blocchi dei carichi termici e di quelli elettrici alimentati.

I medesimi soggetti devono indicare altresì nella denuncia:

  • le caratteristiche tecniche dell'impianto di microcogenerazione;
  • l'indicazione del consumo medio annuo di energia elettrica dei carichi allacciati così come risultante dalle fatture emesse dal fornitore nei due anni solari antecedenti la richiesta di attivazione, ovvero, in mancanza delle medesime fatture o per gli impianti di nuova attivazione, una stima degli assorbimenti annui presunti.

In caso di alimentazione dell'impianto di microcogenerazione con gasolio ovvero con Gpl, i medesimi soggetti devono indicare, altresì, nella denuncia la capacità, il tipo e l'ubicazione dei serbatoi di stoccaggio del combustibile, asserviti all'officina elettrica.

L'Ufficio competente [3], verificata la conformità dell'impianto di microcogenerazione ai requisiti previsti dal Dm e l'avvenuta prestazione della cauzione sul pagamento dell'accisa di cui all'articolo 53, comma 5, del Testo unico, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 53, comma 7, del medesimo Testo unico, provvede ad attribuire all'officina elettrica un codice ditta.

Vediamo ora più nel dettaglio le semplificazioni previste dal Dm.

Accertamento e liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica prodotta da officine di microcogenerazione non dotate di contatori  elettrici

Per le officine di microcogenerazione non dotate di contatori di misura dell'energia elettrica consumata, trovano applicazione, per il pagamento dell'accisa sulla medesima energia elettrica, le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 5, del Testo Unico. L'Ufficio competente, eseguiti i necessari riscontri, procede alla stipula di un apposito atto di convenzione con il titolare dell'officina elettrica, sulla base della potenza elettrica dell'impianto di microcogenerazione e delle ore di funzionamento stimate dal medesimo Ufficio. L'atto di convenzione reca la determinazione del canone di abbonamento annuale ed è rilasciato dall'Ufficio competente contestualmente alla licenza di esercizio di cui all'articolo 53, comma 7, del Testo Unico.

Accertamento e liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica prodotta da officine di microcogenerazione dotate di contatori elettrici

Per le officine di microcogenerazione dotate di appositi contatori per la misurazione dell'energia elettrica consumata, l'accisa sull'energia elettrica è corrisposta mediante due acconti, da versare rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di marzo e novembre di ogni anno solare, ciascuno calcolato applicando la percentuale del 50% al debito d'imposta relativo all'anno solare precedente, così come risultante dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 53, comma 8, del Testo Unico, relativa al medesimo periodo d'imposta.

Per il primo anno di attività dell'officina di microcogenerazione l'entità degli acconti è stabilita dall'Ufficio competente, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio sulla base delle fatture o degli assorbimenti forniti nella denuncia di attivazione.

Gli importi eventualmente dovuti a conguaglio sono versati entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il conguaglio stesso si riferisce.

Le somme eventualmente versate in eccedenza rispetto al dovuto sono detratte dai versamenti di acconto successivi alla predetta dichiarazione di consumo.

I soggetti esercenti contabilizzano i quantitativi di energia elettrica prodotti, quelli eventualmente ceduti alla rete e quelli dalla stessa acquistati, nonché quelli destinati al proprio consumo, su di un apposito registro, aggiornato due volte l'anno nei mesi di giugno e dicembre con l'indicazione delle letture dei contatori installati nell'officina. Il registro è tenuto su di un supporto cartaceo ovvero esclusivamente in formato elettronico stampato, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria addetti al controllo, su moduli approvati dall'Ufficio competente. Qualora per gli adempimenti sia utilizzato un registro cartaceo, lo stesso è preventivamente vidimato dall'Ufficio competente.

Accertamento e liquidazione dell'accisa sui combustibili impiegati

I soggetti che esercitano officine di microcogenerazione, per le quali il combustibile è addotto attraverso un'unica linea dedicata, priva di derivazioni ad altre utenze e sulla quale sia presente un misuratore della quantità del combustibile complessivamente impiegato nell'impianto, possono chiedere, nella denuncia, che le quantità di combustibile da considerare come utilizzate per la produzione di energia elettrica e per uso combustione siano determinate applicando, alla quantità di combustibile complessivamente addotto all'impianto di microcogenerazione, i seguenti coefficienti, determinati dall'Enea:

Tabella 1

Se l'officina di microcogenerazione è alimentata con gas naturale, l'Ufficio competente comunica al soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sul gas naturale fornito, contestualmente al rilascio al soggetto esercente della licenza di esercizio, gli estremi identificativi della fornitura nonché le percentuali di ripartizione del gas naturale addotto all'impianto da considerarsi rispettivamente impiegate per la produzione di energia elettrica e per uso combustione, determinate sulla base della precedente tabella 1. Nella comunicazione è altresì indicata la lettura del misuratore presente sulla linea di adduzione al momento della verifica dell'impianto effettuata dal medesimo Ufficio.

La liquidazione dell'accisa è effettuata direttamente dal soggetto fornitore, sulla base degli elementi comunicati al medesimo, il quale espone nella fattura inerente il pagamento del gas naturale fornito la ripartizione dei consumi e le aliquote di accisa rispettivamente applicate.

Se l'officina di microcogenerazione è alimentata con gasolio ovvero con Gpl, l'Ufficio competente riconosce al soggetto esercente l'officina il rimborso della maggiore imposta versata. A tal fine il medesimo soggetto presenta, al medesimo Ufficio, una istanza di rimborso della maggior imposta versata, calcolata sulla base della lettura del misuratore presente sulla linea di adduzione e le percentuali di ripartizione del combustibile addotto all'impianto da considerarsi rispettivamente impiegate per la produzione di energia elettrica e per uso combustione, determinate sulla base della precedente tabella 1. Alla medesima istanza sono allegate altresì le fatture comprovanti l'acquisto del combustibile utilizzato nell'impianto di microcogenerazione. L'istanza è presentata entro il mese di marzo di ogni anno solare ed è relativa ai consumi dell'anno solare precedente.

Nelle officine di microcogenerazione nelle quali l'accertamento dell'accisa sul combustibile non è effettuato secondo i criteri fin qui esposti, l'aliquota di combustibile addotto alla produzione di energia elettrica è determinata sulla base della lettura del contatore fiscale dell'energia elettrica prodotta, dei poteri calorifici superiori convenzionali di cui alla seguente tabella 2 nonché del rendimento elettrico e del coefficiente elettrico di cui alla precedente tabella 1, entrambi determinati dall'Enea. La restante quantità è addotta all'uso combustione. A tali officine non si applica quanto disposto dal Dm per l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica prodotta da officine di microcogenerazione non dotate di contatori elettrici.

Tabella 2
In caso di officina di autoproduzione [4], per il combustibile impiegato trova applicazione l'aliquota ridotta di cui al punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico.

Per le officine di microcogenerazione dotate di appositi contatori per la misura dell'energia elettrica consumata, la verifica della condizione di autoproduzione è condotta dall'Ufficio competente per ciascun anno solare sulla base della dichiarazione di consumo dell'officina elettrica.

Per le officine di microcogenerazione non dotate di contatori dell'energia elettrica consumata, le disposizioni in materia di autoproduzione di cui al punto 11, della tabella A allegata al Testo Unico, trovano applicazione solo nel caso in cui l'officina elettrica non sia collegata alla rete di trasmissione dell'energia elettrica.

Importante: ai fini dell'accesso alle predette semplificazioni, nelle officine di microcogenerazione è ammesso esclusivamente l'impiego di gasolio o di Gpl destinati ad essere impiegati come combustibili per riscaldamento.



Glossario

[1] Officina di microcogenerazione: officina elettrica dotata di impianto di microcogenerazione ad alto rendimento avente potenza elettrica complessiva non superiore a 50kW e caratteristiche conformi ai criteri di cui all'allegato III al Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni;
[2] Testo Unico: il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504;
[3] Ufficio competente: l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio in relazione all'ubicazione dell'officina di microcogenerazione;
[4] officina di autoproduzione: officina elettrica in cui, con riferimento all'anno solare, risulta nulla la differenza tra energia prelevata dalla rete elettrica e quella alla rete stessa ceduta.